A livello internazionale, i principali (ma non solo) strumenti legislativi che disciplinano il diritto d’autore e, in misura molto minore, la sua applicazione sono la Convenzione di Berna e i Trattati Internet dell’OMPI.
Adottata per la prima volta nel 1886 e rivista più volte (l’ultima volta nel 1979), la Convenzione di Berna si basa sui tre principi fondamentali del trattamento nazionale, della protezione automatica e dell’indipendenza della protezione. Prevede inoltre diversi punti di vincolo: nazionalità, stato membro di residenza dell’autore e luogo di prima pubblicazione. È comunemente inteso – anche se non in modo incontrovertibile35 – che l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna adotta un approccio lex loci Protectionis (legge del luogo di protezione) per la localizzazione delle violazioni del diritto d’autore.
I trattati Internet dell’OMPI stabiliscono norme internazionali volte a prevenire l’accesso e l’utilizzo non autorizzati di opere creative su Internet o altre reti digitali. Sia il WCT, che richiede espressamente il rispetto degli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna, sia il WPPT avevano come obiettivo principale quello di aggiornare e integrare i principali trattati WIPO allora esistenti sul diritto d’autore e sui diritti connessi (rispettivamente, la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma Convenzione) principalmente per rispondere agli sviluppi della tecnologia e del mercato. I diritti esistenti continuano ad applicarsi nell’ambiente digitale e hanno creato nuovi diritti online, consentendo al tempo stesso ai paesi contraenti di godere di una certa flessibilità nello stabilire eccezioni o limitazioni ai diritti nell’ambiente digitale.
L’esperienza dell’UE
A livello dell’UE, si è verificata un’armonizzazione delle leggi dei singoli Stati membri dell’UE sui DPI non registrati in relazione sia al diritto sostanziale (i requisiti e la portata della protezione) sia ai conflitti di leggi/norme di diritto privato internazionale che determinano la giurisdizione e la legge applicabile in ambito transnazionale. controversie relative alle violazioni delle frontiere. I primi sono stati armonizzati sia attraverso direttive che regolamenti. Secondo il diritto dell’UE, un regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE. Una direttiva è vincolante per quanto riguarda il risultato che devono essere raggiunti dagli Stati membri, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi attraverso l’attuazione nazionale (vedi articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)).
In termini di determinazione della legge applicabile alla violazione di diritti di proprietà intellettuale non registrati in situazioni sorte per atto illecito, la lex generalis (legge generale) si trova nel Regolamento 864/2007 (Roma II). L’articolo 8, paragrafo 1, Roma II adotta un criterio di lex loci Protectionis per determinare la legge applicabile alle violazioni transfrontaliere di diritti di proprietà intellettuale non registrati, derogando così alla lex locidamni (legge del luogo del danno) di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Roma II II. L’approccio imposto da Roma II è rilevante per tutti i DPI non registrati.
Secondo il diritto dell’UE, la localizzazione dell’attività illecita può servire anche a stabilire la competenza giudiziaria. Le norme pertinenti per i DPI non registrati e per i DPI nazionali registrati sono quelle contenute negli articoli 4 e 7, paragrafo 2, Bruxelles I rifusione. La regola generale contenuta nell’articolo 4 della rifusione di Bruxelles I è che “le persone domiciliate in uno Stato membro [dell’UE], indipendentemente dalla loro nazionalità, sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro [dell’UE]”. La speciale norma contenuta nell’articolo 7, comma 2, prevede, in subordine, che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di atti dolosi o colposi, davanti ai giudici del luogo luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o potrà verificarsi”.
Nel corso del tempo, l’articolo 7, paragrafo 2, Bruxelles I ha ricevuto una interpretazione. Nondimeno, non può esserlo il luogo dove l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi. Lo scopo del diritto comunitario in questo campo non è quello di unificare le norme procedurali dell’art, ma piuttosto per determinare quale sia il tribunale competente a conoscere delle controversie in materia civile e questioni commerciali nelle relazioni tra gli Stati membri dell’UE e per facilitare l’applicazione delle norme
sentenze. Ciò è generalmente inteso nella giurisprudenza della CGUE e negli studiosi letteratura che, laddove non sia possibile individuare un unico centro di gravità, l’attenzione dovrebbe essere posta sul evento all’inizio, piuttosto che alla fine della storia.
Altre esperienze nazionali
Una posizione sostanzialmente in linea con l’esperienza dell’UE sopra esaminata può essere riscontrata anche in altre giurisdizioni, compresi i sistemi di common law. In sostanza, mentre le questioni relative alla legge applicabile trovano risposta allo stesso modo che nell’UE, date le indicazioni implicite in questo senso in strumenti internazionali come la Convenzione di Berna (vedi sopra al punto 3.1.1), la giurisdizione in tali ordinamenti giuridici può essere stabilita , in primo luogo, secondo un criterio di giurisdizione personale, che richiede di determinare se il convenuto abbia sufficientemente collegamenti con il luogo in cui ha sede il tribunale (ad esempio, perché ivi risiede49) affinché la decisione risultante – che non sarebbe necessariamente resa ai sensi del legge del paese in cui ha sede il tribunale adito – sarebbe vincolante (e applicabile) per loro. Come una norma non sembra differire nella sua logica di fondo dal criterio di competenza di cui inter alia all’articolo 4 Bruxelles I rifusione.
In secondo luogo, la competenza giudiziaria deve essere radicata in un criterio di materia, che si riferisce al potere di un tribunale di decidere in una questione a seconda della natura del reclamo o della controversia portata dinanzi ad esso51. Ancora una volta, nella sua logica di fondo, tale criterio presenta numerosi punti di somiglianza, inter alia, con l’articolo 7, paragrafo 2, Bruxelles I rifusione.
Detto ciò, la dottrina del forum non conveniens potrebbe anche servire a stabilire la giurisdizione presso un altro tribunale per motivi di efficacia e convenienza, ad esempio, tenendo conto dell’ubicazione delle parti, dei testimoni, dei fatti e delle prove (compreso il luogo in cui sono stati commessi gli atti illeciti). e la/le legge/i applicabile/i alla controversia.
Per quanto riguarda specificamente le azioni di violazione ai sensi del Copyright Act statunitense in cui la presunta violazione presenta un elemento extraterritoriale, non esiste un chiaro consenso tra i tribunali statunitensi se analizzare l’extraterritorialità nel determinare la giurisdizione o, invece, quando valutare la sostanza della rivendicazione. Le opinioni sono divergenti riguardo alla questione se l’attività in presunta violazione debba o meno svolgersi interamente all’interno del territorio degli Stati Uniti per determinare il diritto sostanziale e la giurisdizione.
Detto ciò, i tribunali federali hanno stabilito che costituisce una violazione ai sensi della legge caricare contenuti su un sito web straniero e successivamente indirizzare i contenuti caricati negli Stati Uniti, ad esempio rendendo tali contenuti disponibili per la visualizzazione dagli Stati Uniti.
Tratto dallo studio The localization of IP infringements in the online environment: From Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse:https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=885101096071127064119099112089076064004052052006035025009011075103020126081114127107062107121002051121097122029113122023104029043032044021076030079001124084091108027089092053110084116125123093123125093100071098120091009002080030066103074025115093116072&EXT=pdf&INDEX=TRUE
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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