Nft: anche nel digitale i diritti di immagine vanno rispettati. Il caso Juventus

Lo ha sentenziato il tribunale di Roma. Blockeras ha prodotto nft associati a figurine collezionabili dei giocatori della Juventus senza autorizzazione

Si parla della “sentenza del Tribunale di Roma del 2022 sul ricorso nei confronti della società Blokers, che creava una serie di carte, sempre in formato NFT, raffigurante l’ex giocatore Vieri della Juventus, i cui diritti d’immagine erano gestiti dalla Juventus, la maglietta della Juventus con l’indicazione della squadra”, ha spiegato l’avv. Maria Claudia Lepore al convegno Proprietà intellettuale nel Metaverso.

“Il marchio Juve-Juventus come marchio denominativo e la maglietta come marchio figurativo ovviamente erano registrati. In questo caso il Tribunale ha accolto il ricorso della Juventus ritenendo sussistere contraffazione del marchio e concorrenza sleale per l’uso non autorizzato del marchio, ma in questo caso il marchio della Juventus era stato registrato in classe 9 secondo la classificazione di Nizza e quindi trattato come contenuto digitale o immagini.

In effetti nelle ultime direttive dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, gli NFT sono richiamati, è prevista la registrazione trattati come contenuti digitali o immagini con la raccomandazione da parte dell’ufficio di fare una descrizione dell’NFT, cioè una descrizione del prodotto che viene autenticato dall’NFT”.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

Leggi le ultime news su: https://w3b.today

Può interessarti anche:  Nft con i momenti migliori di Roma Volley

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Related Posts