“In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati”, scrive il Tar della Lombardia nella sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025, riguardante un caso di un alunno bocciato per cui la famiglia ha fatto ricorso.
“Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibilefonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.
GIURISPRUDENZA | Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale | LOMBARDIA – Milano | Sezione 5 | Sentenza | 21 ottobre 2025 | n. 3348
Data udienza 14 ottobre 2025
Integrale
Responsabilità professionale – Avvocato – Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale -Pronunce non pertinenti ed orientamenti giurisprudenziali non noti
– Violazione dovere di lealtà e probità – Onere di verifica e controllo – Rinvio all’ordine di Milano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta
ha pronunciato la presente SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3054 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ka. Ha., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via (…);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 12 giugno 2025 riferito all’anno scolastico 2024/2025 attestante la non ammissione della ragazza alla frequenza della classe successiva presso il Liceo -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;
- della valutazione finale pubblicata in data 12 giugno 2025 ove -OMISSIS-risulta aver riportato in Teoria, Analisi eComposizione una valutazione di 5/10, in Tecnologie Musicali una valutazione di 5/10, in Lingua e Letteratura Italiana una valutazione di 5/10, in Storia e Geografia una valutazione di 5/10 e in Matematica una valutazione di 4/10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto – OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento di non ammissione dell’alunna – OMISSIS- alla classe seconda del Liceo -OMISSIS-.
La non ammissione è stata determinata dalle cinque insufficienze riportate nelle materie di Teoria, Analisi e Composizione (5), Tecnologie Musicali (5), Lingua e Letteratura Italiana (5), Storia e Geografia (5) e Matematica (4).
La parte ricorrente premette che la studentessa fruisce di un piano didattico personalizzato (PDP) in quanto soffre del -OMISSIS- della -OMISSIS-
Secondo quanto dedotto nel ricorso l’alunna non avrebbe potuto utilizzare gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dal piano didattico personalizzato né avrebbe potuto beneficiare delle misure di recupero e potenziamento deliberate nella proposta didattica dell’Istituto scolastico.
La parte ricorrente espone di aver anche presentato una domanda di accesso per acquisire la documentazione necessaria alla proposizione del ricorso e lamenta che non è stata interamente resa accessibile tutta la documentazione richiesta.
Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene che il giudizio di non ammissione è illegittimo perché l’Amministrazione ha rifiutato l’accesso ad alcuni documenti, quali i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, ostacolando il diritto di difesa.
In proposito nel ricorso, a sostegno della censura, si afferma che “Le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e del Consiglio di Stato confermano che la mancata o insufficiente ostensione della documentazione richiesta (criteri, verbali, prove scritte) costituisce un grave vizio di legittimità che può portare all’annullamento della bocciatura.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 4390 del 2017 ha ribadito che il diritto di accesso agli atti che attengono alla carriera scolastica è un diritto “assoluto e incondizionato” per i genitori. Il diniego da parte della scuola rende l’atto amministrativo (la bocciatura) illegittimo.
Ancora il TAR Sardegna, Sezione I, Sentenza n. 869 del 2021 ha annullato la bocciatura di uno studente perché la scuola aveva negato l’accesso ai verbali degli scrutini, ai criteri di valutazione e alle prove scritte. Il TAR ha stabilito che, non potendo visionare questi documenti, era impossibile per i genitori verificare la correttezza e la congruità delgiudizio, rendendo l’intero provvedimento viziato”.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta che il Liceo non ha predisposto alcun sistema di supporto a favore dell’alunna, non avendo messo a disposizione corsi di recupero specifici per le materie con insufficienze o degli sportelli didattici per offrire un ausilio individualizzato o altre iniziative di sostegno definite nell’ambito della propria autonomia scolastica.
Con il terzo motivo la parte ricorrente sostiene che il Liceo non ha dimostrato la concreta attuazione del piano didattico personalizzato nell’ambito del processo di valutazione dell’allieva posto che è pacifico in giurisprudenza che la redazione del piano non è sufficiente a dimostrarne la sostanziale applicazione, e l’illegittimità deriverebbe dalla mancata indicazione nei verbali dello scrutinio degli strumenti di volta in volta adottati.
A sostegno di tali censure la parte ricorrente afferma che “Il TAR Emilia Romagna, Sezione I, Sentenza n. 753 del 17 settembre 2020 ha ribadito il principio secondo cui la delibera di bocciatura di uno studente con PDP è illegittima se nel verbale dello scrutinio non viene fatta menzione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PDP.
Ancora, il TAR Lombardia, Sezione IV, Sentenza n. 1386 del 28 maggio 2021 ha confermato che la scuola ha l’onere di dimostrare, con prove concrete, di aver messo in atto le misure previste dal PDP. In assenza di tale prova, la bocciatura viene annullata. In questo caso, il TAR ha annullato la bocciatura di uno studente con DSA. La sentenza ha evidenziato che la scuola non aveva prodotto alcuna documentazione che provasse l’applicazione dei “criteri di valutazione e di sufficienza” concordati nel piano, rendendo la decisione finale illegittima”.
Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta l’insufficienza del numero di verifiche effettuate nella materia Tecnologie musicali.
A sostegno di tale censura cita alcuni precedenti giurisprudenziali segnalando “il TAR Campania, Sez. IV, Sentenza n. 5236 del 22 novembre 2021 che ha affermato il principio secondo cui la bocciatura di uno studente, fondata su un numero esiguo di verifiche nel corso dell’anno scolastico, è illegittima. Il TAR ha annullato la decisione, sottolineando che una valutazione non può essere il risultato di pochi voti, ma deve scaturire da un percorso di valutazione continuo e completo.
Ancora, il TAR Marche, Sez. I, Sentenza n. 251 del 31 marzo 2020 ha affermato che la bocciatura è illegittima se la scuola non ha fornito la prova di una valutazione costante e di aver messo lo studente in condizione di recuperare. Il TAR ha accolto il ricorso, affermando che la mancanza di un numero sufficiente di voti non è un difetto formale, ma un grave vizio che inficia la validità della valutazione finale.
Più recentemente, il TAR Lombardia (Brescia), Sezione I, Sentenza n. 666 del 19 giugno 2024 ha annullato la bocciatura di uno studente per “incoerenza valutativa”. In questo caso, il docente aveva assegnato un solo voto negativo nel quadrimestre, senza fornire altre verifiche né attivare un percorso di recupero. Il TAR ha stabilito che labocciatura non può essere l’esito di un unico voto e che il giudizio finale deve essere il frutto di un processo di valutazione continuo. La scuola, non avendo fornito ulteriori occasioni di verifica e di recupero, non ha rispettato il principio di correttezza e trasparenza verso lo studente”.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, rilevata la mancata notifica del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con ordinanza n. 2890 dell’8 settembre 2025, è stata disposta la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021.
La parte ha provveduto a tali adempimenti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con unasentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene che il giudizio di non ammissione alla classe successiva è di per sé illegittimo perché il Liceo ha accolto solo in parte la domanda di accesso formulata in sede procedimentale.
La tesi non può essere condivisa.
L’ordinamento prevede degli specifici mezzi di tutela nel caso di mancato riconoscimento del diritto di accessoattraverso un’azione autonoma da proporre al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116,
comma 1, cod. proc. amm., o attraverso una apposita istanza da proporre in pendenza del processo ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm..
Pertanto il mancato parziale accoglimento dell’accesso rispetto a tutti i documenti richiesti avrebbe consentito alla parte ricorrente di azionare questi specifici e tipici mezzi di tutela, ma non rende di per sé illegittima la mancata ammissione all’anno successivo.
La tesi secondo cui il giudizio di non ammissione sarebbe illegittimo perché non è stato consentito l’accesso a tutti i documenti richiesti è pertanto infondata.
Per completezza va soggiunto che il documento della cui mancata ostensione si duole la parte ricorrente con il primo motivo di ricorso riguarda i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio.
Come correttamente chiarito nel diniego si tratta di documentazione che non è stata ostesa perché inesistente, dato che si riferisce all’attività preparatoria e di correzione di esami che, per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, sussistono solo alla fine del ciclo di studi che si conclude con l’esame di Stato. Il passaggio dalle classi precedenti avviene senza lo svolgimento di esami a seguito dello scrutinio effettuato dal consiglio di classe.
Infine va osservato che i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso a sostegno della tesi secondo cui il diniego all’accesso renderebbe di per sé illegittima la non ammissione all’anno successivo ad un controllo si rivelano non pertinenti.
In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4390 del 2017 ha ad oggetto una controversia in materia urbanistica ed edilizia, mentre la sentenza T.A.R. Cagliari n. 869 del 2021 ha ad oggetto l’impugnazione di un diniego di condono edilizio.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la mancata attivazione da parte del Liceo di sistemi di supporto volti a favorire forme di recupero delle insufficienze.
Alla luce delle difese dell’Amministrazione, che non sono state oggetto di contestazione dalla parte ricorrente, si tratta di rilievi che si rivelano privi di fondamento.
Risulta infatti che nelle materie in cui la studentessa ha riportato gravi insufficienze è stato predisposto un sistema di supporto a suo favore garantito dallo stesso corpo docente, sia attraverso lezioni individuali, sia attraverso lezioni di recupero.
In particolare gli insegnanti delle singole materie hanno depositato una relazione (cfr. doc. 5 allegato alle difese dell’Amministrazione) da cui risulta che, per quanto riguarda la materia Tecnologie musicali è stata data a tutti gli studenti che hanno riportato delle insufficienze in tutte le classi la possibilità di recupero lasciando la libertà di concordare sia i tempi che il tipo di prova, e che tuttavia l’alunna nel secondo semestre non ha espresso la volontà di effettuare questo recupero.
Per quanto riguarda le materie di Lingua e Letteratura Italiana e Storia e Geografia nella relazione si afferma che tutti irecuperi sono stati concordati con l’alunna e risultano dal registro elettronico.
Per quanto riguarda la materia Matematica dalla relazione risulta che nel periodo di chiusura del Conservatorio dal 17 al 28 febbraio 2025 le ore di lezione sono state dedicate al ripasso ed al recupero attraverso un lavoro individuale o a coppie, e che il 17 marzo si è svolta una verifica di recupero che purtroppo ha dato esito negativo, mentre nelle due ore di lezione consecutive di Matematica del mercoledì, gli studenti che avevano insufficienze hanno potuto beneficare anche del supporto di un docente di sostegno.
Per quanto concerne la materia Teoria, Analisi e Composizione, dalla relazione risulta che l’esito delle prove orali è stato registrato quando positivo, e a inizio del secondo quadrimestre il docente ha effettuato delle lezioni di recupero e potenziamento seguite anche dall’alunna. Risulta inoltre che sono state attivate nel secondo quadrimestre delle lezioni individuali di sportello pomeridiano ogni settimana, ma l’alunna non se ne è avvalsa.
Ne consegue che l’assunto secondo cui non sarebbero state attivate forme di supporto e recupero risulta privo di riscontri ed il secondo motivo è pertanto infondato.
Con il terzo motivo la parte ricorrente sostiene che la mancata ammissione all’anno successivo è illegittima perché il Liceo non ha dimostrato nel verbale di scrutinio di aver attuato il piano didattico personalizzato.
Si tratta di una censura infondata sotto molteplici profili.
In primo luogo perché non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal piano didattico personalizzato applicate a ciascuna verifica effettuata: ad un controllo la giurisprudenza citata a sostegno di questa tesi si rivela non pertinente. La sentenza Tar Bologna n. 753 del 2020 ha ad oggetto un diniego di nulla osta per l’attività di volo da diporto o sportivo, mentre la sentenza T.A.R. Lombardia, Milano n. 1386 del 2021 riguarda un diritto di accesso nella materia della tutela degli animali.
Inoltre va evidenziato che l’Amministrazione ha allegato alle proprie difese quale doc. 7 le copie delle verifiche svolte dall’alunna da cui risultano di volta in volta annottate le misure dispensative e compensative previste dal pianodidattico personalizzato applicate, e le relazioni dei singoli insegnanti a loro volta descrivono le misure adottate.
Infine va anche sottolineato che secondo quanto ribadito anche dalla recente giurisprudenza di questa Sezione “- le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell’alunno nell’anno scolastico (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 20-10-2023, n. 2400; id., III, 22-01-2020, n.
139; TAR Lazio, Roma, III, 13-09-2019, n. 10952; TAR Puglia, Lecce, 26-06-2018, n. 1071; TAR
Toscana, Firenze, I, 17-10-2017, n. 1246);
- anche per gli alunni affetti da S.A. “è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all’art. 7, l’obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere lecondizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto” (così, Consiglio di Stato, VII, sentenza 31-10- 2022, n. 9448);
- la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’annoscolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (cfr., ex plurimis, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342; TAR Campania, Salerno, I, 8-09-2022, 2340)” (in questi termini T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V,4 luglio 2025, n. 2537).
Il terzo motivo è pertanto infondato.
È parimenti infondato il quarto motivo con il quale la parte ricorrente lamenta l’insufficienza del numero di verifiche effettuate nella materia Tecnologie musicali, perché risulta svolta una verifica e nella propria relazione il docente ha specificato che l’alunna ha effettuato numerose assenze in questa materia, e che è stato attribuito un ulteriore voto su una domanda in itinere svolta durante le lezioni per la quale l’alunna ha riportato un segno “meno”, mentre non vi è stata la richiesta, da parte dell’alunna, di recuperare con una nuova verifica l’insufficienza, facoltà questa che in questa materia è stata riconosciuta a tutti gli alunni interessati di tutte le classi.
Ne consegue che anche il quarto motivo non è fondato.
Per completezza va soggiunto che anche la giurisprudenza citata a sostegno di questo motivo risulta non pertinente. La sentenza T.A.R. Campania n. 5236 del 2021 ha ad oggetto una controversia in materia di gestione di centri di accoglienza, mentre la sentenza T.A.R. Marche n. 251 del 2020 ha ad oggetto una controversia sulla corresponsionedi un’indennità in materia di pubblico impiego.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.
Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.
In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.
Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto lasottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibilefonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di Euro 1.500, a titolo di compensi e spese.
Dispone che la Segreteria della Sezione trasmetta copia della sentenza all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di personecomunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Mielli – Presidente, Estensore Silvana Bini – Consigliere
Concetta Plantamura – Consigliere
Qui trovate la sentenza
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