Il Comitato di Basilea per l vigilanza bancaria ha pubblicato il quadro di informativa finale per le esposizioni in criptovalute delle banche e modifiche mirate al suo standard sulle criptovalute

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato oggi il suo quadro di informativa finale per le esposizioni in criptovalute delle banche e modifiche mirate al suo standard sulle criptovalute pubblicato a dicembre 2022. Entrambi gli standard hanno una data di implementazione del 1° gennaio 2026.

Il quadro di informativa finale include una serie di tabelle e modelli standardizzati che coprono le esposizioni in criptovalute delle banche. Questi richiedono alle banche di divulgare informazioni qualitative sulle loro attività correlate alle criptovalute e informazioni quantitative sui requisiti di capitale e liquidità per le loro esposizioni in criptovalute. L’uso di requisiti di informativa comuni mira a migliorare la disponibilità delle informazioni e a supportare la disciplina di mercato.

L’uso della tabella di informativa comune e dei modelli sosterrà l’esercizio della disciplina di mercato e contribuirà a ridurre l’asimmetria informativa tra banche e partecipanti al mercato.

Le modifiche mirate allo standard prudenziale sulle criptovalute mirano a promuovere ulteriormente una comprensione coerente dello standard, in particolare per quanto riguarda i criteri per le stablecoin per ricevere un trattamento normativo preferenziale “Gruppo 1b”. Varie altre modifiche tecniche chiariscono altri aspetti dello standard.

il Comitato ha modificato alcuni requisiti relativi alle proposte stabilite nel documento consultivo. Ad alto livello, queste modifiche includono:

  • Bankruptcy remoteness of cash. Il testo consultivo richiedeva che le riserve di attività fossero collocate in strutture che fossero lontane dalla bancarotta da qualsiasi parte che emette, gestisce o è coinvolta nell’operazione di stablecoin, o che custodisce le riserve di attività. Lo standard finale include un’eccezione limitata a questo requisito in cui una banca fornisce solo servizi di custodia a una stablecoin. In questo caso, e in linea con le attuali pratiche di custodia bancaria, il denaro non deve essere tenuto lontano dalla bancarotta dagli altri depositi della banca.
  • Inclusione delle transazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) nelle riserve di stablecoin del Gruppo 1b. Il documento consultivo ha osservato che il Comitato stava valutando attivamente se, e a quali condizioni, le riserve di stablecoin che includono SFT potessero essere incluse nella categoria del Gruppo 1b. Lo standard finale consente che i crediti in contanti in base ad accordi di riacquisto inverso siano inclusi nelle riserve di stablecoin del Gruppo 1b, a determinate condizioni minime.
  • Vari altri emendamenti. Altri emendamenti sono stati incorporati nello standard finale, tra cui chiarire i requisiti di revisione esterna per le riserve di stablecoin; i requisiti di compensazione per gli exchange-traded funds (ETF)/exchange-traded notes (ETN); la frequenza dei requisiti di due diligence (che saranno determinati dalle autorità di vigilanza nazionali); e gli haircut che dovrebbero essere applicati alle garanzie non idonee prestate o pubblicate in base a SFT.

Il Comitato continuerà a monitorare gli sviluppi nei mercati delle criptovalute e la necessità di mitigare i nuovi rischi.

Fonte

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