L’introduzione dell’Euro digitale prevede tre casi in cui si può rifiutare il contante

La proposta (dell’Euro Digitale) odierna”, scrive in un comunicato stampa la Commisione Europea “mira a garantire che il contante continui ad essere ampiamente accettato in tutta la zona euro e che i cittadini abbiano accesso sufficiente al contante per effettuare pagamenti in contanti quando lo desiderano”.
Ciò suona ragionevole, almeno in prima istanza, con le “difficoltà di accesso al contante” emerse principalmente attraverso decisioni aziendali (di chiusura degli sportelli bancari), ma c’è un ma. C’è sempre un ma.

“L’articolo 4 [Trattato sul funzionamento dell’UE, n.d.] definisce che il contante è legale l’appalto comporta l’accettazione per intero valore nominale con facoltà di essere liberato dall’obbligo di pagamento. Il beneficiario non può rifiutare di accettare contanti in euro a meno che le parti non abbiano altro mezzo di pagamento concordato o si applichi un’eccezione (e qui arriviamo al punto)”, spiega il professor Stephan Sander-Faes in una recente analisi su Tkp.

L’articolo 5 fornisce un elenco non esaustivo di due motivi legittimi per i quali il contante in euro può essere rifiutato su tale base, vale a dire la presentazione di banconote il cui valore è manifestamente sproporzionato rispetto al valore dell’importo da regolare e, in casi eccezionali, se il La Società non dispone di resto al momento o se, a seguito di tale pagamento, la Società non dispone di resto sufficiente per effettuare le sue normali operazioni.

L’articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare ulteriori eccezioni di natura monetaria al principio di accettazione mediante atti delegati. Tali eccezioni dovrebbero essere giustificate e proporzionate, non dovrebbero pregiudicare l’efficacia del corso legale del contante in euro e dovrebbero essere consentite solo laddove siano disponibili altri mezzi per pagare i debiti monetari.

“Tradotti” in parole povere, questi passaggi significano i seguenti fatti:

L’articolo 4 stabilisce che l’uso del contante può essere rifiutato se “le parti [hanno concordato] un altro mezzo di pagamento o… un’eccezione [si applica]”.

L’articolo 5 elenca due “motivi legittimi”, affermando chiaramente che un pagamento (in contanti) può essere rifiutato se “la società non ha resto al momento in questione o se la società non ha abbastanza resto a seguito di tale pagamento disporrebbe Di”.

L’articolo 6, a sua volta, “autorizza la Commissione a decidere su ulteriori eccezioni di natura monetaria… se sono disponibili altri mezzi per estinguere debiti monetari”.

Secondo il costituzionalista tedesco Carl Schmitt, “sovrano è chi decide sullo stato di emergenza”. L’art.4 fa riferimento proprio a tali eccezioni, per la determinazione delle quali la Commissione UE è “autorizzata” a decidere proprio quelle “ulteriori eccezioni…se sono disponibili altri mezzi di pagamento…” (art.6).

Una società – o un’autorità fiscale – deve solo sottolineare che un pagamento in contanti è impossibile perché “nessun” o “resto insufficiente” – per la prossima (!) operazione – dovrebbe essere disponibile (Art. 5)”.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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