“Discutere di “Intelligenza Artificiale” e “Metaverso” in termini di disciplina giuridica, ci obbliga in primo luogo a prendere atto di un ulteriore stadio dell’itinerario evolutivo del sistema tecnico. Entrambe le espressioni adottate, infatti, denotano il tentativo di trascendere ambiti fondamentali del paradigma umano-senziente (quali l’intelletto) o del complesso che racchiude tutto lo spazio del “reale” (l’universo) in termini di distacco dalla persona (artificium) o creazione di un mundus novus digitale”, spiega Giovanni Sciancalepore.
“Lo sviluppo aggregato di nuove modalità di approccio e integrazione alla vita reale che siano basate principalmente su IA e elaborazione algoritmica delle informazioni captate negli ecosistemi digitali dischiude eccezionali prospettive di sviluppo, ma al contempo configura nuovi rischi di degenerazione della tecnica, quale massima espressione della volontà di potenza dell’uomo.
In tale complesso quadro, il giurista contemporaneo non può limitarsi a osservare e analizzare le conseguenze del passaggio a forme più progredite di interazione e svolgimento della personalità umana in una società tecnocentrica, ma deve rivendicare l’imprescindibile ruolo svolto dalla scienza del diritto, insieme a tutte le altre scienze sociali, quale filtro critico di lettura e comprensione del reale, strumento di contrasto e correzione di ogni dispositivo di ingegneria e controllo sociale.
Nel contesto di un progressivo tramonto di ogni modello giuridico precostituito, resta dunque ferma la consapevolezza che il diritto non può residuare in un mero dispositivo di regolamentazione della tecnica, né deve fondersi con essa, perdendo definitivamente la propria dimensione storica di esperienza”.
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